REGISTRO DEI CAMBIAVALUTE VIRTUALI: CONTRIBUTO PUNITIVO…PERCHÉ?!

Stefano Capaccioli

È appena uscita la Circolare OAM 41/22, contenente disposizioni inerenti alle modalità di trasmissione delle informazioni all’OAM nonché ai contributi e alle altre somme dovuti da parte dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e prestatori di servizi di portafoglio digitale ai sensi dell’art. 17- bis, commi 8-bis e 8-ter, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Senza entrare nel merito del contenuto, con sorpresa il primo contributo per l’iscrizione al Registro (previsto dall’art. 7 lettera a) della Circolare), definito “una tantum per far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema, differenziato tra soggetti persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche” è fissato in:

Persone fisiche 500 Euro

Soggetti diversi dalle persone fisiche 8.300 Euro

Analizzando gli altri contributi richiesti dall’OAM

AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA: Circolare OAM 38/21

Società di capitali: Euro 2.000 + CONTRIBUTO VARIABILE Euro 90 per ogni dipendente e collaboratore ex art. 128-novies TUB

Società di persone CONTRIBUTO FISSO: Euro 1.000

Persone fisiche CONTRIBUTO FISSO: Euro 160

CAMBIAVALUTE: Circolare OAM 38/21

Cambiavalute che possiedono sino a cinque sportelli Euro 230

Cambiavalute che possiedono più di cinque sportelli Euro 3.700

COMPRO ORO: Circolare OAM 39/21

Attivita’ compro oro prevalente persone giuridiche contributo fisso: € 230 + contributo variabile: € 70 per ogni sede operativa

Attivita’ compro oro prevalente persone fisiche (ditte individuali) contributo fisso: € 120 + contributo variabile: € 70 per ogni sede operativa

ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA: Circolare OAM 40/21

Somma una tantum ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dovuta dal punto di contatto centrale ai sensi dell’art. 6, comma 2 della Circolare OAM n. 18/14: Euro 1.250

Obiettivamente il contributo fissato pare abnorme e non rispondente ad alcuna logica, se non punitiva dell’intero settore (anche in relazione agli altri elenchi gestiti dallo stesso OAM), dato che per alcune start up costituisce una barriera importante.

Data questa tendenza preoccupa altresì la mancata fissazione del contributo previsto dall’art. 7 lettera b) della stessa Circolare OAM 41/22un contributo annuale, da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale, risultanti dal numero dei clienti comunicati in forza dell’art.4, commi 2 e 3, della presente Circolare“.

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