La nuova imposizione in uscita potrebbe colpire anche chi ha trasferito la propria residenza all’estero nel 2026. Una retroattività sostanziale che solleva seri interrogativi sulla legittimità costituzionale della disposizione, sulla tutela dell’affidamento e sulla stessa ragionevolezza del prelievo.
L’articolo 17 del disegno di legge di bilancio 2027 propone di introdurre, mediante l’inserimento dell’articolo 307-bis nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), una forma di imposizione in uscita sulle plusvalenze latenti relative a determinate attività finanziarie e criptoattività detenute da soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale all’estero.
La disciplina, già esaminata in un precedente contributo pubblicato su Coinlex, prevede una soglia patrimoniale di 800.000 euro, un requisito di residenza italiana per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta e la perdita della potestà impositiva italiana sui redditi interessati.
Ma vi è un aspetto della nuova disposizione che sembra essere sfuggito alle prime analisi e che potrebbe rivelarsi assai più problematico della stessa introduzione dell’exit tax: il regime, pur essendo previsto a decorrere dal 2027, potrebbe trovare applicazione anche nei confronti di contribuenti che hanno già definitivamente trasferito la propria residenza all’estero nel 2026 o di coloro che intendono effettuare tale cambio entro la fine dell’anno in corso.
Il comma 2 dell’articolo 17, infatti, stabilisce che la nuova imposizione si applica ai soggetti per i quali «la perdita della residenza fiscale nel territorio dello Stato acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2027».
La formulazione, apparentemente rispettosa del principio di irretroattività, nasconde una criticità che emerge dal suo coordinamento con la disciplina della residenza fiscale italiana.
Il legislatore non ha previsto che l’exit tax si applichi ai trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2027, ma a quelli per i quali la perdita della residenza fiscale acquista efficacia da tale data.
E, giuridicamente, non è affatto la stessa cosa.
L’articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2023, considera fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, abbiano nel territorio dello Stato la residenza civilistica, il domicilio fiscalmente rilevante oppure vi siano fisicamente presenti. L’iscrizione anagrafica per la maggior parte del periodo costituisce inoltre una presunzione relativa di residenza.
La disciplina interna, pertanto, determina la residenza fiscale su base annuale, senza prevedere, in via ordinaria, il frazionamento del periodo d’imposta in conseguenza del trasferimento all’estero.
Ne consegue che un contribuente che abbia mantenuto in Italia almeno uno dei collegamenti previsti dall’articolo 2 per almeno 183 giorni nel 2026 continuerà, secondo la normativa interna, a essere considerato fiscalmente residente per l’intero anno.
Si consideri, ad esempio, una persona fisica che il 1° settembre 2026 abbia definitivamente trasferito in un altro Stato la propria residenza e il centro dei propri interessi personali e familiari, cessando ogni collegamento fiscalmente rilevante con l’Italia. Avendo soddisfatto i requisiti dell’articolo 2 del TUIR per la maggior parte del 2026, essa perderà la residenza fiscale italiana, secondo la disciplina interna e in assenza di disposizioni convenzionali derogatorie, soltanto dal 1° gennaio 2027.
Applicando letteralmente l’articolo 17, comma 2, quel contribuente potrebbe dunque essere assoggettato a un’imposta introdotta quando aveva già definitivamente lasciato l’Italia.
Non si tratta di un’interpretazione estensiva, ma della conseguenza del criterio temporale espressamente adottato dal legislatore. Una conseguenza che attribuisce alla disposizione una portata sostanzialmente retroattiva, pur in presenza di una decorrenza formalmente fissata al 2027.
La questione investe il principio di irretroattività sancito dall’articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile e, specificamente in materia tributaria, dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 212/2000, secondo cui «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo».
È certamente possibile obiettare che il presupposto dell’imposizione non consista nel trasferimento materiale della persona fisica, bensì nella perdita della residenza fiscale e della potestà impositiva italiana, che secondo la disciplina interna assumerebbe rilevanza soltanto nel 2027.
Una simile interpretazione potrebbe escludere la retroattività in senso tecnico, qualificando la nuova disciplina come applicabile agli effetti futuri di una fattispecie già iniziata.
Ma la collocazione formale del presupposto impositivo nel 2027 non può considerarsi, di per sé, sufficiente a superare il problema dell’affidamento del contribuente, che ha assunto e realizzato la decisione di trasferirsi quando l’ordinamento non prevedeva alcuna imposizione generalizzata sulle plusvalenze latenti conseguenti alla perdita della residenza fiscale.
La distinzione tra retroattività propria e applicazione di una nuova disciplina agli effetti futuri di situazioni pregresse non esaurisce infatti il giudizio di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 70 del 2024, ha ribadito che la retroattività legislativa, pur non essendo vietata in termini assoluti al di fuori della materia penale, deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, mediante un bilanciamento tra le finalità perseguite dal legislatore e gli interessi costituzionalmente tutelati.
Il problema investe dunque l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza del diritto.
È ragionevole introdurre un nuovo prelievo sulle conseguenze patrimoniali di una scelta già definitivamente compiuta, senza che il contribuente abbia potuto valutarne preventivamente il costo fiscale?
La questione appare particolarmente delicata considerando che il trasferimento della residenza all’estero non costituisce necessariamente, né prevalentemente, una scelta di pianificazione tributaria. Può rappresentare il risultato di decisioni personali, familiari e professionali che non possono essere riconsiderate alla luce di ogni successiva modifica legislativa.
Ed è proprio qui che emerge un ulteriore paradosso: per sottrarsi a un’imposta introdotta dopo il proprio trasferimento, il contribuente potrebbe essere indotto a riportare la residenza fiscale in Italia nel 2027, rientrando, ad esempio, entro il 30 giugno per soddisfare nuovamente il requisito temporale dell’articolo 2 del TUIR. Come se fosse ragionevole subordinare una scelta di vita alla necessità di evitare le conseguenze di una legge sopravvenuta.
La criticità risulta ancora più evidente esaminando il coordinamento con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 4 novembre 2024 (pag. 22), ha espressamente riconosciuto che le convenzioni stipulate dall’Italia con Germania, Svizzera e Panama prevedono specifiche clausole di frazionamento del periodo d’imposta, le cosiddette split year clauses, applicabili alla risoluzione dei casi di doppia residenza.
In particolare, l’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione Italia-Svizzera, il punto 3 del Protocollo alla Convenzione Italia-Germania e il punto 1 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Panama consentono, al ricorrere delle rispettive condizioni, di far cessare la residenza convenzionale nello Stato di partenza dal giorno successivo al trasferimento definitivo del domicilio.
Un contribuente che abbia trasferito definitivamente il proprio domicilio dall’Italia alla Svizzera il 1° settembre 2026, acquisendo la residenza convenzionale svizzera, potrebbe dunque cessare di essere, anche fiscalmente, residente in Italia ai fini della convenzione già dal 2 settembre 2026.
Diversamente, un contribuente che abbia effettuato il medesimo trasferimento, nella stessa data, verso uno Stato la cui convenzione non contempli una clausola analoga potrebbe continuare a essere considerato fiscalmente residente in Italia per l’intero 2026.
Due contribuenti trasferitisi all’estero nello stesso giorno potrebbero, quindi, subire conseguenze differenti ai fini della nuova exit tax, esclusivamente in ragione della disciplina convenzionale applicabile allo Stato di destinazione.
La questione assume particolare rilievo perché l’articolo 307-bis, comma 2, subordina espressamente l’imposizione alla perdita della potestà impositiva italiana.
Occorre pertanto distinguere la perdita della residenza secondo la normativa interna dalla cessazione della residenza convenzionale e verificare quando il trasferimento determini effettivamente il venir meno della potestà impositiva sui beni interessati. La clausola di split year non costituisce, di per sé, un’esenzione dall’exit tax, ma può assumere rilievo determinante nell’individuazione temporale del presupposto.
Il coordinamento tra normativa interna e convenzioni trova il proprio fondamento nell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto degli obblighi internazionali, nonché nel principio espresso dall’articolo 169 del D.P.R. n. 917/1986, secondo cui le disposizioni interne possono derogare agli accordi contro le doppie imposizioni quando risultino più favorevoli al contribuente.
La formulazione proposta dall’articolo 17 lascia dunque irrisolta una questione che il legislatore dovrebbe disciplinare espressamente, evitando che l’applicazione temporale della nuova imposta dipenda da un incerto coordinamento tra il criterio annuale della residenza interna e le disposizioni convenzionali.
Ma vi è un ulteriore profilo che merita attenzione, relativo alla stessa natura del presupposto impositivo.
L’articolo 307-bis, comma 3, prevede infatti la tassazione delle differenze positive tra il valore normale dei beni e diritti e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, determinando il valore alla fine del periodo d’imposta precedente quello in cui acquista efficacia la perdita della residenza fiscale.
Nell’esempio del contribuente trasferitosi nel settembre 2026, il valore di riferimento sarebbe quindi quello del 31 dicembre 2026.
La nuova imposizione non colpirebbe soltanto una scelta di trasferimento già realizzata, ma avrebbe a oggetto plusvalenze meramente latenti, relative a beni che il contribuente non ha ceduto e che potrebbe non avere alcuna intenzione di cedere.
Peraltro, la certezza del meccanismo impositivo non ha corrispondenza, tuttavia, con l’esistenza di un corrispettivo effettivo dato che il contribuente neanche ha la certezza di ricadere o meno nel presupposto, che il valore il valore normale dei singoli beni e diritti alla fine dell’anno è ancora non conosciuto e non conoscibile.
Non può ignorarsi, a questo proposito, che l’articolo 307-bis, commi 4-6, prevede, in presenza di determinate condizioni, un meccanismo opzionale di differimento del versamento e la non debenza dell’imposta sui beni non ceduti entro il periodo previsto. Si tratta tuttavia di una facoltà subordinata, tra l’altro, al versamento immediato di un acconto pari al 50 per cento dell’imposta e alla prestazione di idonea garanzia.
La disciplina ordinaria resta quindi quella di un’imposizione su incrementi patrimoniali non ancora realizzati, con evidenti implicazioni anche sotto il profilo della liquidità necessaria per adempiere all’obbligazione tributaria.
Il tema richiama inevitabilmente l’articolo 53 della Costituzione e la necessità di verificare la ragionevolezza del collegamento tra la capacità contributiva assunta a fondamento del prelievo e un incremento di valore ancora soltanto potenziale.
Non si intende sostenere che ogni forma di imposizione sulle plusvalenze latenti sia, per ciò solo, costituzionalmente illegittima. Ma la scelta di assoggettare a tassazione valori non realizzati rende ancora più stringente l’esigenza di una disciplina temporalmente certa, prevedibile e rispettosa delle situazioni pregresse.
La soluzione appare, sotto questo profilo, relativamente semplice.
Il legislatore dovrebbe modificare il comma 2 dell’articolo 17, prevedendo espressamente che la nuova imposizione non trovi applicazione ai trasferimenti effettivi di residenza definitivamente perfezionati entro il 31 dicembre 2026, anche qualora la perdita della residenza fiscale italiana acquisti efficacia, secondo la normativa interna, dal 1° gennaio 2027.
L’effettività del trasferimento dovrebbe naturalmente essere verificata in base ai criteri sostanziali previsti dall’ordinamento, escludendo ogni rilevanza a trasferimenti soltanto formali.
Una simile disposizione transitoria non comprometterebbe l’obiettivo della nuova imposizione, ma ne delimiterebbe l’applicazione nel rispetto del principio di ragionevolezza e dell’affidamento legittimamente riposto dai contribuenti nel quadro normativo vigente al momento delle proprie scelte.
Diversamente, il legislatore rischia di introdurre un’imposta sostanzialmente retroattiva, destinata a colpire non soltanto patrimoni trasferiti all’estero, ma decisioni personali già definitivamente assunte, imponendo per di più un prelievo su redditi che potrebbero non essere mai realizzati.
Il legislatore può certamente decidere di tassare chi lascia l’Italia. Ben più difficile è giustificare la scelta di tassare chi l’ha già lasciata, quando quell’imposta non esisteva, pretendendo peraltro il pagamento su guadagni che il contribuente non ha mai conseguito.
La certezza del diritto non può essere sacrificata attraverso una disposizione transitoria che confonde il momento in cui si verifica un trasferimento con quello in cui l’ordinamento ne riconosce gli effetti fiscali.
Perché una legge che pretende di incidere sulle scelte di vita già compiute e sui redditi non ancora realizzati non pone soltanto un problema di politica fiscale. Pone, prima ancora, un problema di civiltà giuridica.
Paolo Luigi Burlone
Stefano Capaccioli
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