La proposta italiana comprende le criptoattività e anticipa il prelievo sulle plusvalenze non realizzate. Il confronto europeo mostra regimi diversi per perimetro, soglie e tutela della liquidità del contribuente.
- Exit tax e criptoattività: cosa prevede la proposta italiana
- I requisiti: sei periodi di residenza su dieci e soglia di 800.000 euro
- Quali beni e diritti rientrano nell’exit tax
- Plusvalenze latenti: data di valutazione e costo fiscale
- Pagamento e differimento: acconto del 50% e garanzia
- Vendita successiva, riduzione del valore e rimborsi
- Exit tax in Europa: Francia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo
- I punti aperti della proposta
Trasferire la residenza fiscale all’estero potrebbe diventare un evento impositivo anche senza vendere le proprie criptoattività.
L’art. 17 della bozza di legge di bilancio 2027 propone di introdurre nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi l’art. 307-bis, dedicato all’imposizione in uscita dei soggetti che non esercitano imprese commerciali. Il meccanismo assoggetterebbe a tassazione determinati incrementi di valore maturati sui beni detenuti dal contribuente, quando il trasferimento della residenza comporta la perdita della potestà impositiva italiana.
È una proposta, il cui contenuto può cambiare durante l’esame parlamentare. La decorrenza indicata riguarda i trasferimenti per i quali la perdita della residenza fiscale acquista efficacia dal 1° gennaio 2027. L’analisi che segue si riferisce al testo dell’art. 17 disponibile al 31 ottobre 2026. LEGGE_BILANCIO_TESTO_BOLLINATO.
1. Exit tax e criptoattività: cosa prevede la proposta italiana.
Il collegamento deriva dal rinvio normativo. Il nuovo art. 307-bis richiamerebbe i redditi dell’art. 76, comma 1, lettere da d) a i), del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117.
La lettera i) comprende le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle criptoattività.
La proposta richiama inoltre le disposizioni ordinariamente applicabili alle rispettive tipologie di reddito.
È quindi improprio descrivere il meccanismo come un’imposta indistintamente al 26%: per le criptoattività l’art. 304, comma 7, del nuovo Testo unico contempla l’aliquota del 33%, con il trattamento specifico al 26% per i token di moneta elettronica denominati in euro. D.Lgs. 117/2026, artt. 76 e 304.
2. I requisiti: sei periodi di residenza su dieci e soglia di 800.000 euro
Per le persone fisiche, la bozza richiede congiuntamente:
- la residenza fiscale italiana per almeno sei degli ultimi dieci periodi d’imposta antecedenti il trasferimento;
- la perdita della potestà impositiva dello Stato sui redditi interessati;
- un valore normale complessivo dei relativi beni e diritti almeno pari a 800.000 euro.
La soglia riguarda il valore dei beni e diritti compresi nella disposizione: non coincide con il patrimonio personale complessivo e non rappresenta una franchigia sulla plusvalenza.
Un portafoglio interessato dalla norma del valore di un milione di euro, acquistato per 300.000 euro, supera la soglia e presenta un incremento di valore di 700.000 euro. Il prelievo avrebbe per oggetto tale incremento, secondo le regole applicabili, senza sottrarre una franchigia di 800.000 euro.
Il requisito della perdita della potestà impositiva impone, inoltre, di esaminare il singolo trasferimento, considerando il bene, la disciplina interna e la convenzione eventualmente applicabile. La sola partenza dall’Italia non esaurisce l’analisi.
3. Quali beni e diritti rientrano nell’exit tax
Nella proposta italiana, gli attivi interessati sono partecipazioni, titoli, valute estere, metalli preziosi, fondi, derivati, crediti e criptoattività, nei limiti delle categorie richiamate.
L’art. 17 della bozza rinvia all’art. 76, comma 1, lettere da d) a i), del D.Lgs. 117/2026.
| Categoria | Attivi compresi | Riferimento |
|---|---|---|
| Partecipazioni qualificate | Azioni, quote societarie, diritti per acquisirle e fattispecie assimilate. | Lettera d) |
| Partecipazioni non qualificate | Azioni, quote, relativi diritti e contratti assimilati. | Lettera e) |
| Titoli e altri investimenti | Obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli non rappresentativi di merci, certificati di massa, quote di OICR, comprese quelle di fondi ed ETF. | Lettera f) |
| Valute estere | Valute cedute a termine o provenienti da depositi e conti correnti, alle condizioni previste. | Lettera f) |
| Metalli preziosi | Metalli allo stato grezzo o monetato, come lingotti e monete d’oro. | Lettera f) |
| Derivati | Rapporti a termine e differenziali: ad esempio opzioni, futures e swap, secondo la struttura contrattuale. | Lettera g) |
| Crediti e altri rapporti finanziari | Crediti pecuniari, strumenti e rapporti finanziari residuali, nei limiti della disposizione. | Lettera h) |
| Criptoattività | Bitcoin, ether e altri token riconducibili alla definizione fiscale, secondo i diritti incorporati. | Lettera i) |
Fonte: art. 76 del D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
4. Plusvalenze latenti: data di valutazione e costo fiscale
Il comma 3 individua la data di valutazione nell’ultimo giorno del periodo d’imposta precedente quello in cui ha efficacia la perdita della residenza fiscale.
L’imponibile è costruito sulla somma delle differenze positive tra il valore normale dei singoli beni e diritti e il relativo costo fiscale. Questa formulazione non prevede espressamente una compensazione generale con le posizioni che presentano differenze negative.
Per le criptoattività la data di riferimento assume particolare rilievo. Quotazioni, liquidità del mercato e disponibilità effettiva dei token possono cambiare sensibilmente prima del versamento. Un valore osservabile su una piattaforma, inoltre, non coincide necessariamente con quanto sarebbe ricavabile dalla liquidazione dell’intera posizione.
Il decreto attuativo previsto dalla proposta dovrà affrontare anche questi aspetti: mercati utilizzabili, criteri di valorizzazione, documentazione e trattamento delle attività con scambi limitati.
5. Pagamento e differimento: acconto del 50% e garanzia
La regola proposta è il pagamento entro 180 giorni dalla data in cui diventa efficace la perdita della residenza fiscale.
Per il trasferimento nell’Unione europea, oppure in altri Stati e territori che soddisfano entrambi i requisiti di cooperazione indicati dalla disposizione, il contribuente potrebbe scegliere il differimento del pagamento fino alle successive operazioni rilevanti.
La cooperazione richiesta riguarda sia lo scambio di informazioni sia l’assistenza al recupero dei crediti tributari: un accordo sul solo scambio informativo non basta.
Per accedere al differimento occorrerebbero:
- il versamento di un acconto pari al 50% dell’imposta;
- la prestazione di un’idonea garanzia.
La finestra sarebbe di cinque periodi d’imposta successivi a quello del trasferimento per le destinazioni UE e di dieci negli altri casi ammessi.
Riprendendo l’esempio precedente, una plusvalenza latente di 800.000 euro, assumendo l’applicazione dell’aliquota del 33%, determinerebbe un’imposta di 264.000 euro. L’anticipo necessario per il differimento sarebbe di 132.000 euro, oltre alla garanzia.
Il contribuente dovrebbe quindi reperire una somma significativa anche mantenendo le criptoattività nel proprio wallet.
6. Vendita successiva, riduzione del valore e rimborsi
La bozza contiene correttivi che devono essere letti insieme all’obbligo iniziale.
In caso di opzione per il differimento, per le cessioni onerose ordinarie l’imposta verrebbe applicata sul minore tra il reddito determinato all’uscita e la differenza positiva tra prezzo di vendita e costo fiscalmente riconosciuto.
La regola non opera allo stesso modo per i trasferimenti gratuiti e per quelli a favore dei soggetti collegati individuati dalla disposizione, per i quali resta rilevante il reddito cristallizzato all’uscita.
Per i beni non ceduti entro il periodo di differimento l’imposta non sarebbe dovuta.
Sono previste ulteriori ipotesi di venir meno del prelievo, tra cui il trasferimento per causa di morte durante la finestra e, per i beni ancora detenuti, il ritorno della residenza fiscale in Italia. Le somme versate in eccedenza sarebbero rimborsate.
Il meccanismo può quindi comportare un esborso iniziale e una restituzione successiva. Per valutarne il peso economico occorre considerare anche il costo della garanzia e il tempo durante il quale le risorse rimangono indisponibili.
Tutti questi elementi discendono dai commi da 1 a 6 del nuovo art. 307-bis proposto dall’art. 17 della art. 17 del testo (LEGGE_BILANCIO_TESTO_BOLLINATO)
7. Exit tax in Europa: Francia, Germania, Spagna, Austria e Portogallo
Altri Paesi europei applicano un’exit tax, anche se su basi diverse e regimi differenti.
Occorre verificare quali beni siano interessati, quali contribuenti siano coinvolti e quando il pagamento diventi effettivamente esigibile.
| Paese | Presupposti e meccanismo essenziale | Criptoattività detenute direttamente |
|---|---|---|
| Francia | Regime sui titoli e diritti interessati: residenza per almeno sei anni su dieci, soglia di 800.000 euro oppure partecipazione pari almeno al 50% degli utili sociali. Sospensione e sgravio alle condizioni previste. | Bitcoin detenuto direttamente non rientra automaticamente nel regime sui titoli. |
| Germania | Il § 6 AStG riguarda partecipazioni societarie qualificate; requisito personale di sette anni di assoggettamento illimitato negli ultimi dodici. Possibili sette rate annuali. | Il § 6 non costituisce un’exit tax generale sui bitcoin personali. |
| Spagna | Azioni e partecipazioni: almeno dieci periodi da contribuente negli ultimi quindici; valore complessivo oltre quattro milioni, oppure quota superiore al 25% con valore oltre un milione. | Il perimetro dell’art. 95 bis non si estende per questo solo fatto ai bitcoin detenuti direttamente. |
| Austria | Anche la perdita del diritto a tassare le plusvalenze sulle criptovalute può essere assimilata a una cessione. Sono previsti meccanismi su richiesta per i trasferimenti UE/SEE, alle condizioni applicabili. | Rilevanza diretta, tenendo conto del regime temporale delle attività. |
| Portogallo | La perdita della residenza è equiparata a cessione onerosa per le criptoattività contemplate dalla disciplina. | Rilevanza espressa, da coordinare con le esclusioni e le condizioni previste dal CIRS. |
In Francia, per le plusvalenze latenti interessate, il regime prevede uno sgravio dopo due o cinque anni, secondo il valore dei titoli e alle condizioni stabilite. La somiglianza con la proposta italiana nei requisiti personali e nella soglia non implica identità del perimetro oggettivo. Amministrazione fiscale francese, disciplina dell’exit tax ex art. 167 bis CGI.
In Germania, il rinvio del § 6 AStG al § 17 EStG riguarda, in particolare, partecipazioni almeno pari all’1% nel periodo rilevante. Quote societarie, fondi e criptovalute detenute direttamente devono rimanere distinti: l’eventuale esclusione di bitcoin da questa disposizione non descrive il trattamento di ogni investimento con esposizione al settore cripto. § 6 AStG, § 17 EStG.
Anche la disciplina spagnola è costruita su azioni e partecipazioni, con soglie sensibilmente superiori a quella proposta in Italia. Ley 35/2006, art. 95 bis.
Austria e Portogallo offrono invece confronti più diretti sul patrimonio cripto. L’amministrazione austriaca include tra gli eventi assimilati alla cessione la perdita del diritto impositivo sulle plusvalenze da criptovalute e richiama i meccanismi di differimento applicabili. Ministero delle finanze austriaco: criptovalute, disciplina del differimento.
In Portogallo, l’art. 10, n. 22, CIRS contiene un’equiparazione espressa della perdita della residenza alla cessione onerosa.
La previsione va però letta insieme all’esclusione dei guadagni relativi alle criptoattività detenute per almeno 365 giorni e ai limiti territoriali del n. 21. Sarebbe quindi inesatto tradurla in un’imposta automatica su qualsiasi wallet al momento della partenza. CIRS, art. 10, nn. 19–22.
8.I punti aperti della proposta
La bozza di legge di Bilancio proposta ha molti punti aperti (ed alcune questioni di coordinamento): a tal fine sarà necessario attendere il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale.
Per coloro che stavano valutando un trasferimento all’estero (per motivi lavorativi, familiari, etc.) con conseguente perdita della residenza tributaria, occorrerà anticipare le valutazioni di impatto.