PORTOGALLO: breaking news, capital gain sul bitcoin esenti…? Ah no, è del 2016.

Stefano Capaccioli

In quanti hanno pubblicato la notizia che i capital gain sui bitcoin in Portogallo sono esenti sulla base di una Risoluzione n. 14436  dell’Autorità Tributaria e Doganale Portoghese (Autoridade Tributaria e Aduaneira) dell’Agosto 2019, con titoli roboanti da clickbaiting?

Tanti, troppi, forse tutti.

Nessuno, però, ha letto la Risoluzione n. 14436 , e quindi ha propalato una notizia basata su un documento che non c’entrava nulla con la fiscalità diretta, dato che affrontava esclusivamente il problema IVA di coloro che operano nel mining!

Ma come?

Tutti i periodici on line rimbalzano questa notizia, e questa notizia non esiste?

In realtà esiste, ma è del 2016 (ecco qui la Risoluzione 09541), ma la voglia di sparare notizie ad effetto, senza controllare le fonti talvolta è troppo forte!

Meditate, meditate anche  sulla qualità delle informazioni che vengono proposte nonché dei vari ciarlatani “esperti” a cui viene data voce e la cui unica attività è riportare notizie di altri.

 

Riportiamo una traduzione della Risoluzione n. 09541 del 27 dicembre 2016.

Oggetto: Tassazione di criptovalute o monete virtuali

Caso: 5717/2015, ordinanza del 27 dicembre 2016, del vicedirettore generale di IR

Contenuto: il Richiedente ha richiesto informazioni vincolanti sull’inquadramento tributario dei rendimenti che ottiene dall’acquisto e dalla vendita di criptovaluta.

La criptovaluta o “valuta virtuale” non è tecnicamente considerata una “valuta” perché non ha potere legale o liberatorio in Portogallo, tuttavia, possono essere scambiati in valuta reale (che si tratti di euro, dollari o altro) da parte di imprese specializzate, il cui valore, rispetto alla valuta reale è determinato dalla domanda online di criptovaluta.

Quindi la criptovaluta può generare diversi tipi di reddito imponibile:

1) Per guadagni acquistando e vendendo unità di valuta virtuale / tasso di cambiotempo della criptovaluta per valuta reale (qualunque essa sia)

2) Ottenendo commissioni per la fornitura di servizi relativi all’ottenimento ocorso normale di criptovaluta.

3) Per guadagni derivati ​​dalla vendita di prodotti o servizi in criptovaluta.

Nella fattispecie, viene presa in considerazione solo la prima delle attività generatrici di reddito.

Il reddito generato da questa attività può, in teoria, essere integrato in tre categorie direse diverse:

Accrescimenti Patrimoniali  – categoria G (plusvalenze);

Reddito da capitale – categoria E;

Reddito di impresa o professionale – categoria B;

Per la categoria G

L’articolo 10 del codice IRS prevede che le seguenti realtà sono tassabili, come plusvalenze:

(a) cessione a titolo oneroso di quote e altri titoli;

b) Operazioni relative a strumenti finanziari derivati, fatta eccezione per gli utili di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera q);

c) operazioni relative a certificati che conferiscono al titolare il diritto di ricevere il valore di attività sottostante, ad eccezione della remunerazione di cui al paragrafo r) delArticolo 5, paragrafo 2;

(d) cessione onerosa di crediti, prestazioni accessorie e complementari.

Quando il legislatore ha introdotto questa regola di imponibilità, ha fatto ricorso a una tipizzazione chiusa, vale a dire che la tassazione è dovuta esclusivamente solo sugli utili derivati ​​dai fatti ivi descritti. Nel caso della criptovaluta non abbiamo a che fare con quote sociali, né costituiscono alcun titolo che da diritto a ricevere un qualsiasivoglia importo.

D’altra parte, la valutazione della criptovaluta non si basa su un’attività sottostante poiché il suo valore è semplicemente determinato dalla domanda e dall’offerta(e la creazione di criptovaluta in funzione del suo utilizzo), quindi non può essere considerato un prodotto finanziario derivato e, infine, data la definizione dell’articolo 1 del Codice dei Valori Mobiliari non è una realtà che possa essere incluso nella definizione di calori mobiliari.

Quindi questa realtà risulta non essere imponibile nella categoria G.

Per la categoria E

Per quanto riguarda i rendimenti di capitale, è possibile verificare che l’imponibilità è costruito secondo una forma aperta, che indica una regola generale e che esemplifica varie realtà soggette a tassazione (ma non le uniche ).

Si può quindi vedere che in questa categoria il reddito che è generato dal semplice impego di capitale, cioè i frutti legali sono tassati.

Nella fattispecie il guadagno deriva dalla vendita del diritto e pertanto non sarà tassabile nella categoria E

Per la categoria B

Innanzitutto, va notato che la categoria B, se applicabile in concorrenza con una delle due categorie precedenti, prevale su queste.

Nella categoria B, sono imponibili i ricavi derivanti dall’esercizio di un’attività e non secondo la fonte di reddito.

Quindi in questa categoria il reddito può essere generato dalle vendite o da qualsiasi altra entrata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del codice IRS.

Ora l’esercizio dil’attività è determinata dalla sua abitualità e per la finalità dell’attività verso la produzione di utili.

Nel caso di presenzsa di un’attività commerciale o professionale, il contribuente è tenuto a rispettare gli obblighi dichiarativi di cui al paragrafo 6 dell’articolo 3 delIRS, ovvero emissione di una fattura o documento equivalente (ricevuta elettronica della fattura), ogni volta che si effettua una vendita di beni o la fornitura di un servizio.

Pertanto, si può concludere che la vendita di criptovaluta non è tassabile ai sensi dell’imposta portoghesea a meno che non costituisca un’attività professionale o commerciale , nel qual caso sarà tassata nella categoria B.

 

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