La Banca di Italia fa la sua mossa in tema di monete virtuali.

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Sono soggette alla normativa antiriciclaggio, di cui al d.lgs. 231 del 2007; la novità riportata in un documento online datato 30 gennaio 2015.
L’ Unità di informazione finanziaria per l’Italia istituita presso la Banca d’Italia dalla normativa antiriciclaggio, d.lgs. 231/2007, ha pubblicato sul proprio sito internet un documento intitolato “Utilizzo anomalo di valute virutali”.
Nel corpo del documento ben non è dato ad intendersi cosa vi sia di “anomalo” nell’utilizzo delle monete virtuali di cui  .. A oggi, nel mondo, ne risultano oltre 500.. la più diffusa è “Bitcoin” .. (cit) ma è ben chiaro l’intento di rientrare nel solco degli avvertimenti lanciati nei mesi precedenti da FATF, ECB e EBA .
Le cripto valute sono in grado di trasferire risorse finanziarie e, per ora, i soggetti  deputati alla scambio e alla conservazione non rientrano tra i soggetti incaricati al monitoraggio fiscale e all’adeguata verifica della clientela; motivo per cui l’utilizzo delle valute virtuali potrebbe essere rivolto ad attività criminali come il finanziamento del terrorismo o il riciclaggio di denaro.
Per questo motivo e alla luce delle “numerose segnalazioni” giunte alla UIF, i destinatari del d.lgs 231/2007, di cui dall’articoli 10 e ss., negli intenti dell’organismo interno alla Banca Centrale, devono predisporre tutti gli adempimenti necessari all’identificazione e alla segnalazione delle operazioni poste in essere con l’utilizzo di valute virtuali.
Devono essere segnalate con particolare riguardo le operazioni che per carattere soggettivo, territoriale (Estero ma anche zone a rischio infiltrazione criminale che, stando alla cronaca recente, riguarda tutto il territorio nazionale) e per ogni altra informazione destino l’attenzione degli intermediari. La ripetitività di tali operazioni, soprattutto se in un arco temporale circoscritto, deve destare maggior attenzione.
Parrebbe quindi volersi intendere che ogni operazione avente ad oggetto valute virtuali transitante per i intermediari finanziari (ma anche venuta a conoscenza degli altri soggetti ricompresi nella normativa)  sia per sua stessa natura passibile di necessità di informativa e segnalazione antiriciclaggio.
Gli effetti di tale improvvisa impostazione del UIF potrebbero essere opposti alle intenzioni dell’organismo di vigilanza: chi non ha nulla da nascondere continuerà ad operare tramite sistemi degli intermediari finanziari con un’alta possibilità di essere segnalato (grossi flussi di segnalazioni inconsistenti), mentre chi, al contrario, vorrà sottrarsi al monitoraggio opterà per il ritorno al contante e strumenti non tracciabili evitando il rischio della delazione.
Paolo Luigi Burlone

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