ISEE e criptovalute: tra INPS, FAQ e legge di bilancio 2026

Stefano Capaccioli

L’ISEE è disciplinato dall’art. 5 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, che stabilisce i criteri per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare sulla base di:

  • redditi;
  • patrimonio immobiliare;
  • patrimonio mobiliare.

Allo stato attuale la normativa ISEE non contiene una disposizione espressa che disciplini il trattamento delle criptovalute.

L’INPS con FAQ del 13 settembre 2024 ha fornito questa risposta:

13.  Domanda: Dove devono essere dichiarate nella DSU, gli investimenti in criptovalute e quelli in acquisto di lingotti d’oro, gioielli, e preziosi?

Risposta: Le criptovalute devono essere dichiarate nel Quadro FC2 sez. I o II della DSU con il codice meglio corrispondente al tipo di rapporto finanziario posseduto (Es. Se ho un conto  corrente in cripto valute devo dichiarare un rapporto di tipo 1, se posseggo un portafoglio digitale in cripto attività presso un Prestatore di servizi in valuta virtuale (VASP) censito presso l’Organismo degli agenti e mediatori creditizi (DM 13 gennaio 2022) devo dichiararli con il tipo 99 inserendo il controvalore in euro) (…).

In tal caso, non potendo esistere un conto corrente bancario in criptovalute (se non in alcuni casi particolarissimi), le criptovalute detenute presso un VASP (Exchanger) dovrebbero essere dichiarate con il codice 99 (e quindi alla stregua di altri strumenti finanziari).

Come dichiarare le criptovalute nella DSU secondo la FAQ INPS

Seguendo la posizione (non supportata dalla norma) fornita dall’INPS, emergerebbe la seguente classificazione.

  1. Depositi bancari e postali in criptovaluta (criptovalute depositate presso banche): codice 1 come conti corrente.
  2. Criptovalute presso VASP (criptovalute presso Exchanger) con codice 99 come strumenti finanziari.
  3. Nulla si dice per le criptovalute detenute su non custodial wallet (ledger, metamask, etc).

Quando le criptovalute non costituiscono un conto corrente bancario, devono essere valorizzate al valore posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della DSU.

La legge di bilancio 2026 ha delegato il Governo a modificare il D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, per inserire nell’articolo 5 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato.

Ad oggi tale modifica non è stata fatta né tantomeno vi è alcuna indicazione relativa al primo periodo di attuazione.

PROBLEMATICHE

Questa costruzione genera dubbi interpretativi:

  1. L’art. 5 del DPCM presenta, ad oggi, un elenco tassativo di elementi alla base del patrimonio immobiliare, non contenenti le criptovalute:

a) depositi e conti correnti bancari e postali;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (società fiduciaria);

g) altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione ;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

2. La FAQ (fonte del diritto di incerta validità) utilizza il termine CRIPTOVALUTE, termine alieno al diritto, poiché le uniche definizioni presenti sono valute virtuali e criptoattività.

3. La FAQ indica come inserire i conti correnti in criptovaluta, ipotesi abbastanza remota ed offerta da alcuni istituti EXTRA UE (per ora).

4. La Legge di Bilancio 2026 conferisce il potere al Governo di modificare il DPCM inserendo le criptovalute: tale obbligo viene inserito nella norma, indicando che prima non era previsto e senza alcuna norma “retroattiva”. Tale delega non colma né può colmare vuoti normativi!

In conclusione: la FAQ propone una soluzione interpretativa ma priva di esplicita base normativa.

La base normativa è attesa con la modifica del D.P.C.M. 159/2013 prevista dalla legge di bilancio 2026, ma ad oggi i contribuenti si trovano quindi a dover compilare la DSU in un contesto di incertezza giuridica.

Per approfondimenti normativi: https://www.coinlex.it/2021/09/03/bitcoin-criptoattivita-e-isee/

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