Bitcoin, Criptoattività e ISEE.

Stefano Capaccioli

Stefano Capaccioli

Molti detentori di bitcoin e di criptoattività si stanno ponendo la domanda: ma queste “disponibilità” rientrano nel calcolo ISEE (Indicatore di Situazione Equivalente Economica)?

Tale domanda necessita di un approfondimento (e quindi di studiare) prima di procedere a delineare alcune linee guida.

Intanto, L’ISEE è l’indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Gli elementi che concorrono alla formazione dell’indicatore sono, secondo il decreto:

  1. reddito
  2. patrimonio mobiliare
  3. patrimonio immobiliare
  4. nucleo familiare
  5. caratteristiche del nucleo familiare.

La parte che interessa è il calcolo del patrimonio mobiliare: la norma va ricostruita nella sua dinamica che parte dall’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce delega esercitata con il decreto legislativo 31 marzo 1998 , n. 109, che definisce icriteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, introducendo (Tabella 1) i criteri per la valutazione della situazione reddituale, indicando i valori di patrimonio mobiliare:

b) Patrimonio mobiliare: (,,,) A tale fine la valutazione dell’intero patrimonio mobiliare é ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali (…).

Con Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, all’art. 5 sono state delineate le linee guida per rivedere la determinazione del patrimonio mobiliare e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 , n. 159 è stato istituito il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente.

L’Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale) prevede che il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente:

a) depositi e conti correnti bancari e postali;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri;

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 (società fiduciaria);

g) altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione ;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

Le modalità applicative avvengono attraverso:

Sulla base della norma, dei modelli e delle istruzioni, è evidente che il Legislatore ha conferito solo ad alcuni beni la qualifica di patrimonio mobiliare, escludendone altri.

La scelta dei beni, anche nella dinamica, appare chiusa e definita, senza possibilità di interpretazione estensiva né tantomeno analogica.

Ad esempio non sono presenti né metalli preziosi né opere d’arte, ed il patrimonio mobiliare è costituito da beni mobili registrati o strumenti afferenti investimenti di natura finanziaria.

I bitcoin e le criptovalute, quindi, pare che non trovino spazio, né risultino avere una somiglianza con qualsivoglia elemento da indicare, restando quindi estranee all’ISEE.

APPENDICE NORMATIVA

Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 59

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1 luglio 1998. di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonché di modalità per l’acquisizione delle informazioni e l’effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

 a) determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

b) correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell’unità familiare mediante scale di equivalenza;

c) obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale é subordinata l’erogazione della prestazione agevolata, nonché di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

d) possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell’accesso a tutte le prestazioni agevolate;

e) obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

f) inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l’effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 , con modificazioni

Art. 5. Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 , n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente.

Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale)

4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all’estero, possedute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell’anno precedente si sia proceduto all’acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell’anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;

b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU;

c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);

d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall’ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);

g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l’importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l’importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).

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