Criptoattività e Imposta di bollo: da chi è dovuta?

Stefano Capaccioli

Con i commi 144 e 145 dell’art. 1 della legge 197 del 2022 è stata modificata la tariffa dell’imposta di bollo di cui al DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.

Nell’art. 13 della prima parte della tariffa viene estesa l’imposta di bollo del 2 per mille anche alle criptoattività attraverso queste due modifiche (in grassetto e sottolineato):

Comma 2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (…)  Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.

Nota 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

Le modifiche avvengono su quelle introdotte dall’art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 che ha introdotto l’imposta di bollo sui prodotti finanziari, le cui modalità operative sono state definite dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 che precisa le seguenti definizioni:

  1. Ente Gestore: soggetto che a qualsiasi titolo esercita sul territorio dello Stato l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa (ai sensi dei rispettivi Testi Unici) e le Poste Italiane
  2. Cliente: “cliente”, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l’intermediario
  3. Prodotti finanziari: i prodotti indicati nelle definizioni del TUF

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 indica quali soggetti passivi del tributo gli Enti Gestori (come sopra definiti), dovendo escludere dal novero, soggetti che non appartengono a tali categorie, tra cui gli Operatori Non Finanziari quali i prestatori di servizi relativi alle valute virtuali (Exchanger e Prestatori di servizi di custodia.

Difatti, non si paga alcuna imposta di bollo sui depositi in valuta a corso legale presso i prestatori di servizi in valute virtuali.

La Circolare 30/E del 27 ottobre 2023, invece, estende la platea dei soggetti passivi ai prestatori di servizi senza la presenza di una norma né di un decreto ministeriale.

Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi di cui all’articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del d.lgs. n. 231 del 2007, che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990.

La posizione non pare supportata dalla norma: sembrerebbe che solamente gli Enti Gestori (esercenti l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa, oltre Poste Italiane) siano soggetti a tale imposta, escludendo gli altri soggetti!

In ogni caso, questa imposta genera una serie di problemi:

  1. Determinazione della base di calcolo: il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 indica come il valore su cui calcolare è costituito dal valore di mercato, o in mancanza del valore nominale o di rimborso. In assenza di tali valori, si assume il costo di acquisto, come desumibile dall’intermediario, spiegata anche dalla Circolare 48/E del 21 dicembre 2012. Sul punto si rileva come il concetto di valore di mercato sottointende il valore di un mercato regolamentato – si veda Circolare 32 del 23 dicembre 2020).
  2. Modalità di pagamento: il sistema di pagamento del bollo avviene in maniera virtuale (art. 15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972), a seguito di autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate da richiedersi con apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
  3. Modello di Dichiarazione: il pagamento virtuale prevede la presentazione di una dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in maniera virtuale entro il 31 gennaio all’Agenzia delle Entrate, modello che non contiene alcunché relativamente alle criptoattività.

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