Definizione di Tecnologie basate su Registri Distribuiti (DLT).

Stefano Capaccioli

Il Governo sta licenziando un Decreto Legge in materia di semplificazioni e di sostegno allo sviluppo [WBM] contenente un articolo dedicato alle Tecnologia basate su Registri Distribuiti.

Il Testo è composto da tre commi:

  1. Definizione di DLT
  2. Effetti della Condivisione di documento informatico su DLT
  3. Rinvio a Decreto AgID per individuare gli standard tecnici.

La definizione proposta è abbastanza stretta, dato che in letteratura per DLT si intende un sistema di registrazione e di conservazione di dati attraverso multipli archivi di dati (ledger), in cui ogni “punto” contiene gli stessi dati che sono collettivamente mantenuti e controllati da una rete di computer distribuiti, chiamati nodi (BIS, WorldBank, Parlamento Europeo).

La definizione proposta prevede che il Registro (ledger) abbia la contemporanea presenza della:

  1. Condivisione.
  2. Distribuzione.
  3. Replicabilità.
  4. Accessibilità simultanea.
  5. Architettura decentralizzata basata su basi crittografiche.

E che queste caratteristiche permettano congiuntamente (tutte e quindi non solamente alcune):

  1. Registrazione.
  2. Convalida.
  3. Aggiornamento.
  4. Archiviazione di dati sia in chiaro sia crittografati verificabili da ciascun partecipante.
  5. Non alterabilità
  6. Non modificabilità.

La condivisione di documenti informatici su tali Registri produce gli effetti giuridici di cui all’art. 41 del Regolamento eIDAS (910/2014):

Articolo 41
Effetti giuridici della validazione temporale elettronica
1. Alla validazione temporanea elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata.
2. Una validazione temporale elettronica qualificata gode della presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.
3. Una validazione temporale elettronica rilasciata in uno Stato membro è riconosciuta quale validazione temporale elettronica qualificata in tutti gli Stati membri.

L’AgID dovrà individuare gli standard tecnici per produrre gli effetti  della validazione temporale elettronica.

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