Alcune riflessioni sui Redditi da Mining da parte di Persone Fisiche.

Stefano Capaccioli

La qualificazione giuridica del mining è un grattacapo.
Il mining è un’attività di validazione di dati, o meglio una sfida a trovare un determinato valore di hash attraverso un “nonce”, numero casuale.
Chi risolve detta “sfida”, si vede attribuita una determinata quantità di bitcoin.
Esulando da considerazioni relative a attività di mining svolta in forma di impresa, la questione si pone qualora una persona fisica svolga detta attività a titolo “privato” o partecipando ad una “mining pool“.
Gli eventuali redditi, sono tassabili o no?
Un’ipotesi di lavoro si trova nell’art. 67 del TUIR, nella parte in cui si può individuare quale reddito diverso:

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita’ o dalla sorte nonche’ quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

Dato che l’attività del “miner” consiste in un premio derivante da una prova di abilità o dalla sorte (capacità di calcolo più sorte di individuare il “nonce”), potrebbero essere attratti da tale lettera d).
Tale configurazione determina l’applicazione dell’art. 69 del TUIR:

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

In tal caso nessun costo è ammesso in deduzione e viene assoggettato a tassazione l’intero importo.

L’alternativa è rinvenibile sempre nello stesso articolo 67:
i) i redditi derivanti da attivita’ commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

Tale soluzione lascia interrogativi aperti non risolvibili:

  1. La qualificazione quale attività commerciale o di lavoro autonomo presuppone un sinallagma, una relazione tra investimenti e ricavi, che in tale caso sono aleatori e non è possibile identificarla.
  2. Tale attività commerciale o di lavoro autonomo non potrebbe mai essere “non abituale”, dato che l’organizzazione di hardware e macchine, nonché di software dedicato, rendono non possibile tale attività in forma “non abituale”.

 
 

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