Controlli cripto dell’Agenzia delle Entrate 2023-2024: come rispondere.

Stefano Capaccioli

di Stefano Capaccioli e Vincenzo Pone

Hai ricevuto un invito dall’Agenzia delle Entrate, uno schema di atto o un avviso di accertamento sulle cripto-attività?

La domanda ricorrente è sempre la stessa: “Come fa l’Agenzia delle Entrate ad avere tutte queste informazioni?”.

In realtà è solo una parte del problema.

La domanda decisiva è un’altra: quanto riesce realmente a ricostruire l’Agenzia partendo dai dati che possiede?

È la risposta a questa domanda che determina il modo corretto di affrontare l’attività istruttoria.

Controlli fiscali criptoattività 2023-2024: una nuova fase

Le verifiche in corso interessano le annualità 2023 e 2024 e colpiscono in particolare i contribuenti che non hanno dichiarato:

  • il patrimonio in cripto-attività nel quadro RW;
  • le plusvalenze e i redditi diversi nel quadro RT.

Si tratta del primo vero controllo sistematico sul settore e rappresenta un cambio di approccio dell’Amministrazione finanziaria.

Il punto di partenza sono le informazioni trasmesse dai Virtual Asset Service Provider (VASP), dati consultabili nel Cassetto Fiscale del contribuente e comunicati attraverso il Modello 770. (https://www.coinlex.it/2026/01/26/accertamento-sulle-criptoattivita-base-informativa/)

Queste informazioni consentono di avere elementi per ricostruire il patrimonio detenuto presso gli intermediari, le principali movimentazioni, le operazioni suscettibili di essere fiscalmente rilevanti e persino il corretto assolvimento dell’imposta di bollo dovuta dal VASP.

L’Agenzia delle Entrate ricostruisce scenari, non solo operazioni

Uno degli aspetti più insidiosi è la capacità di elaborazione dei dati già disponibili.

Anche disponendo delle informazioni di un solo CASP, l’Agenzia analizza i flussi in entrata e in uscita per individuare indizi dell’esistenza di ulteriori elementi exchange, wallet o rapporti esteri.

Un trasferimento verso un wallet esterno, un bonifico verso un intermediario estero o una movimentazione apparentemente incompleta possono costituire indizi dell’esistenza di rapporti non dichiarati.

Ciò che conta non è soltanto quello che l’Agenzia vede, ma soprattutto ciò che riesce a dedurre. Per questo la ricostruzione predisposta dal contribuente deve essere almeno altrettanto completa di quella che l’Amministrazione può elaborare autonomamente.

Le criptoattività possono essere solo la fonte di innesco

Ricevere una richiesta relativa alle cripto-attività non significa che il controllo resti circoscritto a quel settore. L’Agenzia può integrare l’analisi con:

  • la posizione reddituale complessiva del contribuente;
  • i dati dell’Anagrafe dei Rapporti Finanziari;
  • bonifici da e verso l’estero;
  • la coerenza tra investimenti, patrimonio posseduto e redditi dichiarati.

Le cripto-attività diventano così il punto di partenza di una verifica più ampia della posizione fiscale complessiva.

Ogni posizione richiede una difesa costruita su misura

Uno degli errori più frequenti è predisporre una risposta limitata ai documenti richiesti. Il vero punto di partenza è la storia fiscale e reddituale che quelle operazioni esprimono.

Nella maggior parte dei casi occorre ricostruire l’intera storia fiscale delle cripto-attività, analizzando:

  • tutti gli exchange utilizzati (centralizzati e decentralizzati);
  • wallet personali coinvolti e i trasferimenti;
  • operazioni di staking, DeFi, NFT e protocolli decentralizzati;
  • il corretto inquadramento fiscale delle singole operazioni.

Chi ha operato solo su un exchange centralizzato affronta problematiche diverse da chi ha utilizzato più piattaforme, wallet personali, protocolli decentralizzati o staking.

Se emergono irregolarità: ravvedimento e acquiescenza

Ricevere una richiesta dell’Agenzia delle Entrate non significa trovarsi in una situazione senza soluzione. A seconda dello stato del procedimento si possono valutare strumenti diversi:

Dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

Prima dell’avviso di accertamento, consentono di sanare la posizione con riduzioni sanzionatorie previste dalla normativa.

Acquiescenza all’accertamento

Quando è già stato emesso l’avviso, nei casi previsti consente la riduzione delle sanzioni a un terzo.

Valutare tempestivamente la propria posizione permette di individuare la soluzione più adeguata e di affrontare il procedimento con maggiore consapevolezza.

Stefano Capaccioli

Vincenzo Pone

Domande frequenti sugli accertamenti criptoattività

Come fa l’Agenzia delle Entrate ad avere i dati sulle mie criptoattività?

Alcuni Virtual Asset Service Provider (VASP) trasmettono i dati dei clienti tramite il Modello 770. Le informazioni sono consultabili anche nel Cassetto Fiscale e permettono all’Agenzia di ricostruire patrimonio, movimentazioni e operazioni fiscalmente rilevanti.

Quali anni sono interessati dai controlli sulle criptoattività?

Le prime verifiche sistematiche riguardano le annualità 2023 e 2024 e colpiscono in particolare i contribuenti che non hanno dichiarato il patrimonio in cripto-attività nel quadro RW o le plusvalenze nel quadro RT.

Cosa fare se ricevo un invito/schema di atto/avviso di accertamento sulle criptoattività?

Non rispondere in modo frettoloso con la sola documentazione richiesta. È necessaria una ricostruzione completa di exchange, wallet e trasferimenti. In base allo stato del procedimento si possono valutare dichiarazione integrativa, ravvedimento operoso o acquiescenza con riduzione delle sanzioni a un terzo.

L’Agenzia può controllare solo gli exchange di cui ha i dati?

No. Anche partendo dai dati di un solo VASP, l’Agenzia analizza bonifici, trasferimenti e flussi in uscita per dedurre l’esistenza di altri exchange, wallet o rapporti esteri non immediatamente visibili.

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