L’imposta di bollo prevede un’imposizione sulle comunicazioni periodiche alla clientela di criptoattività da parte degli intermediari (la Circolare 30/2023 dell’Agenzia delle Entrate ha incluso gli Exchanger negli intermediari).
L’imposta di bollo è applicata dall’intermediario in funzione del valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno.
L’imposta di bollo è dovuta sulle comunicazioni periodiche che gli intermediari devono effettuare nei confronti dei propri clienti; nel caso in cui la comunicazione non sia prevista contrattualmente o per obbligo di legge, si considera, in ogni caso, effettuata alla fine dell’anno.
L’imposta di bollo, quindi:
- è a carico dell’intermediario
- NON è responsabilità del contribuente
Con la stessa norma che introdusse l’imposta di bollo , fu introdotta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) a carico dei contribuenti, quando l’imposta di bollo non è dovuta (“in luogo dell’imposta di bollo“) .
La Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate precisa che in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, è dovuta l’imposta sul valore delle criptoattività (risposta all’interpello 181/2024).
L’imposta sulle criptoattività si applica, quindi, se l’intermediario non è residente in Italia dato che lo stesso non applica l’imposta di bollo.
| CRIPTOATTIVITÀ DETENUTE | LUOGO | IMPOSTA | DEBITORE |
| Intermediario | Italia | Imposta di bollo | Intermediario |
| Intermediario | Estero | Imposta sulle criptoattività | Contribuente |
| Assenza di intermediario | – | Imposta sulle criptoattività | Contribuente |
Novità 2025: effetto MiCA sugli exchanger
Nel 2025 molti operatori crypto hanno lasciato l’Italia dopo l’ottenimento della licenza MiCA (Market in Crypto-Asset) in altri Paesi UE.
Tra questi:
- Kraken
- Coinbase
- Crypto.com
- Bitpanda
- Bitmex
La conseguenza è che non si applica più l’imposta di bollo italiana.
Kraken ha comunicato ai propri clienti:
“Desideriamo informarti che, a partire dall’anno fiscale 2025, Kraken non tratterrà più l’imposta di bollo italiana per tuo conto. Questa modifica è stata introdotta a seguito della migrazione del tuo account, in conformità al Regolamento MiCA, da Payward Europe Solutions Ltd., Italian Branch, in Payward Europe Solutions Ltd. (Ireland). Poiché Kraken non opera più tramite una filiale italiana, non siamo tenuti a calcolare o a versare l’imposta di bollo italiana per l’anno di rendicontazione 2025.”
Gli intermediari registrati in Italia al 31.12.2025 (fonte OAM) continueranno a versare l’imposta di bollo; i contribuenti che hanno posizioni presso gli altri dovranno pagare l’imposta sulle criptoattività da liquidare in dichiarazione dei redditi.
| Denominazione Sociale | Indirizzi web |
| AFFIDATY SOCIETA’ PER AZIONI | www.synkrony.io |
| ALBA FINTECH WB S.R.L. | www.albafintech.it; www.whitebit.com |
| AMMER CAPITAL S.R.L. | https://ammer.group/ammer_pay |
| ASSET REALITY SRL | www.assetreality.com |
| AUTOMATA ICO LIMITED | www.akt.io |
| BB TRADE ESTONIA OU | https://zondaglobal.com/it/home |
| BG ITALY S.R.L. | www.bitgetx.it |
| BINANCE ITALY S.r.l. | www.binance.com/it |
| CHAINBLOCK | www.chainblock.it |
| CHECKSIG S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT | www.checksig.com |
| COINBAR SRL | https://coinbar.io/ |
| COINIFY APS | www.coinify.com |
| CONIO SRL | www.conio.com |
| CRYPTOSMART S.P.A. | www.cryptosmart.it; www.cryptosmart.exchange |
| DBM ITALIA S.P.A. | www.dbmshop.net; www.dbmitaliaspa.it |
| HERCLE SRL | www.hercle.financial |
| HEX TRUST ITALIA S.R.L. | https://www.hextrust.com |
| HODLIE S.R.L. | www.hodlie.finance; www.hodlie.net; www.hodlie.ai; |
| KOMAINU EUROPE S.R.L. | www.komainu.com |
| NAOCOIN | naocoin.io |
| NEURAL ID PAY S.R.L. | www.neuralidpay.it |
| NEVADA SERVICES ITALY S.R.L. | www.nevadaex.com |
| OLLIV ITALIA S.R.L. | https://coinflip.tech/it-IT |
| OSL PAY S.R.L. | https://www.osl-pay.com/ |
| PLANDAIL ITALIA S.R.L. | https://www.plandail.com/ |
| PLASMA ITALIA S.R.L. | https://gbtcfinance.com/en/ |
| PURE WALLET SRL | www.purewallet.app |
| RIV-DIGITAL S.R.L. | https://riv-academy.com |
| TESORA S.P.A. | www.youradn.com |
| TINABA S.P.A. | www.tinaba.it |
| VERDETECH S.R.L | https://verdex.tech |
| WEB3 SOLUTIONS S.R.L. | www.lunu.io |
| WIREX DIGITAL SERVICES S.R.L. | www.wirexapp.com |
| XO ITALIA S.R.L. | www.exodus.com |
| YES SIR S.R.L. | http://rothbard.eu |
| YOUHODLER ITALY S.R.L. | www.youhodler.com/ |
| YOUNG PLATFORM SPA | www.youngplatform.com |
APPENDICE NORMATIVA.
imposta di bollo. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Art. 13 della prima parte della tariffa:
Comma 2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati o relative a cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (…) Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
Nota 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, nonché quella relativa alle cripto-attività di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
Imposta sulle criptoattività. Art. 19, commi da 18 a 22 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
- A decorrere dal 2012 è istituita un’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo.
18-bis. Soggetti passivi dell’imposta di cui al comma 18 sono i soggetti indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.