DICHIARAZIONE CRYPTO 2026: IL QUADRO RT SI SDOPPIA!

Stefano Capaccioli

Dichiarazione Crypto 2026: il nuovo quadro RT si sdoppia

I modelli Redditi 2026 (periodo d’imposta 2025) introducono una rilevante modifica nel Quadro RT per le cripto-attività: i righi RT41 e RT42 vengono sdoppiati su base temporale.


📌 SINTESI

  • I righi RT41 e RT42 vengono suddivisi tra operazioni ante 1° gennaio 2025 e operazioni effettuate nel corso del 2025.
  • Le colonne 1 e 2 riguardano operazioni precedenti al 2025.
  • Le colonne 3 e 4 riguardano operazioni effettuate nel 2025.
  • Per le operazioni ante 2025 si applica la franchigia di €2.000.
  • Per le operazioni 2025 non si applica alcuna franchigia.

Cosa cambia nel Quadro RT 2026 per le cripto-attività

Con la pubblicazione dei modelli dichiarativi 2026 emergono novità significative nella determinazione delle plusvalenze da cripto-attività (modello e istruzioni).

La modifica riguarda la Sezione V-A del Quadro RT del modello Redditi PF 2026 (e il corrispondente quadro T del 730/2026).

La duplicazione dei righi RT41 e RT42

Nel modello precedente esistevano i righi RT41 e RT42 con due colonne (corrispettivi e costi). Ora tali righi vengono articolati in quattro colonne, distinguendo le operazioni in base al momento temporale della cessione.

Operazioni antecedenti al 1° gennaio 2025

  • RT41 colonne 1 e 2: corrispettivi e costi relativi a cessioni, permute, rimborsi o detenzione di cripto-attività effettuati prima del 1° gennaio 2025.
  • RT42 colonne 1 e 2: operazioni ante 2025 con esercizio dell’opzione di rideterminazione del valore ex L. 197/2022.

Operazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025

  • RT41 colonna 3: cessioni effettuate nel 2025 (senza rideterminazione).
  • RT42 colonna 3: cessioni 2025 con rideterminazione del valore (L. 197/2022 e L. 207/2024).

La distinzione è fondata esclusivamente sul momento storico della cessione, non sull’anno oggetto di dichiarazione.


Un’impostazione problematica

La dichiarazione dei redditi è riferita a un periodo d’imposta unitario. Pertanto, risulta discutibile la richiesta di indicare nuovamente operazioni riferite ad annualità precedenti già dichiarate.

Unica ipotesi plausibile

Il caso potrebbe riguardare cessioni perfezionate in anni precedenti con pagamento non contestuale:

  • Pagamento differito in anni successivi a quello del perfezionamento
  • Pagamento rateale oltre l’anno di perfezionamento
  • Clausole di earn-out (o simili).

Seguendo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circ. 165/98, 11/2012, 19/2014):

  • Il perfezionamento del trasferimento determina il regime fiscale applicabile.
  • L’incasso del corrispettivo determina il periodo d’imposta di tassazione (principio di cassa).

Tuttavia, l’estensione automatica di tale impostazione al mercato delle cripto-attività — caratterizzato da dinamiche operative radicalmente differenti rispetto ai tradizionali strumenti finanziari — appare improprio.


RT57 e la franchigia dei €2.000

Le istruzioni prevedono che:

  • Per le colonne 1 e 2 (operazioni ante 2025) si applichi la franchigia di €2.000.
  • Per le colonne 3 e 4 (operazioni 2025) non si applichi alcuna soglia di esenzione.
  • I risultati vengano sommati per determinare l’importo fiscalmente rilevante.

Possibile criticità

Nei versamenti rateali potrebbe verificarsi una duplicazione automatica della franchigia, qualora già fruita nell’anno precedente.

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