Minusvalenze da Criptoattività: una bussola per il 2024.

Stefano Capaccioli

Con l’avvento della Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), il legislatore ha innovato il regime fiscale delle criptoattività, introducendo l’art. 67, comma 1, lett. c-sexies e l’art. 68 comma 9-bis del TUIR.

A partire da questa cornice normativa, è possibile affrontare un tema delicato e di grande interesse per investitori e professionisti: l’utilizzabilità delle minusvalenze maturate negli anni 2022 (e precedenti)  e 2023 in compensazione delle plusvalenze nel 2024.

⛔️Regime “temporaneo”: il nodo delle minusvalenze pregresse al 2023

Il nuovo impianto normativo considera le criptoattività come una categoria autonoma e tassabile in caso di realizzo di plusvalenze, qualora l’importo superi i 2.000 euro annui (soglia/franchigia abrogata dal 2025): tuttavia, per le minusvalenze sulle criptoattività maturate prima del 1° gennaio 2023, è necessario approfondire.

Il comma 127 dell’art. 1 della legge 197/2022 (norma temporanea) espone:

  1. Le plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell’articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l’articolo 68, comma 6, del predetto testo unico.

La norma transitoria non prevede la riportabilità delle minusvalenze sulle criptoattività del 2022 ed anni precedenti, poiché con l’introduzione dell’art. 67, comma 1, lett. c-sexies, TUIR, a partire dal 1° gennaio 2023, il legislatore ha creato una categoria autonoma di redditi diversi di natura finanziaria per le cripto-attività, mutando quindi la qualificazione giuridica e fiscale del reddito derivante da tali operazioni.

⚠️Conseguenza diretta:

➡ I redditi da cripto-attività realizzati prima del 2023 non possono essere considerati fiscalmente omogenei a quelli realizzati dal 2023 in poi.

➡ La compensazione di minusvalenze è ammessa solo tra redditi della stessa categoria

➡ Le minusvalenze negli anni precedenti al 2023 non possono essere compensate con le plusvalenze 2023, in quanto relative a categoria reddituale diversa (art. 68 comma 5 e non 68 comma 9-bis).

 

✅ Minusvalenze dal 2023

  • Le minusvalenze maturate nel 2023 (ed indicate in dichiarazione), invece, sono pienamente riportabili fino al quarto anno successivo (quindi, fino al 2027), essendo maturate sotto il vigore del nuovo impianto normativo.
  • ‼️Attenzione ‼️: a seguito della FAQ del 30 aprile 2025 occorre “correggere” l’importo del 2023 a seguito della considerazione dei 2.000 euro quale “franchigia”.

 

🧭 Effetti pratici e consigli operativi

✅ Le minusvalenze maturate dal 2023 in poi sono pienamente compensabili per 4 anni, ai sensi del nuovo regime.

❌ Le minusvalenze sulle criptoattività del 2022 ed anni precedenti non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze 2023 delle criptoattività e successive

✅ Le minusvalenze sulle criptoattività maturate del 2022 ed anni precedenti sono pienamente compensabili per 4 anni con i redditi diversi di altra natura (valute estere, metalli preziosi, derivati, etc) in quanto fiscalmente omogenea.

📂 È consigliabile verificare nel Modello Redditi 2024 (per il 2023) il riporto delle minusvalenze 2022, evitando errori che potrebbero generare avvisi di irregolarità.

 

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