La legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026) prevede (art. 1 comma 28) che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro (EMT in euro), né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Quindi, la conversione (rimborso) di EURC in euro non costituisce evento tassabile.
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022), introducendo la lettera c-sexies dell’art. 67 del TUIR ha previsto che la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni non costituisce evento fiscalmente rilevante.
Se il diritto fosse logico (anche se il diritto tributario è stato talmente violentato che non lo è più da tanto tempo), emergerebbe la seguente situazione paradossale:
- Se investo in USD per un importo sopra 51.645,49 e detengo quei dollari per più di sette giorni, il differenziale nel momento di conversione in euro (o prelievo) è tassato a norma della lettera c-ter dell’67 del TUIR.
- Se investo la stessa quantità e lo stesso importo in USDC (EMT denominata in dollari), poi le converto in EURC (EMT denominate in euro) e poi chiedo il rimborso questi ultimi in euro, il differenziale non è fiscalmente rilevante!
Possibile?
Si, perché le norme sono scritte bene e conseguentemente:
- la conversione tra stablecoin legata al dollaro (USDC) e quella denominata in euro (EURC) è fiscalmente irrilevante in quanto permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (entrambe sono EMT autorizzate in Unione Europea).
- il rimborso tra EURC in euro non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza in quanto rimborso in euro del relativo valore nominale.
Mi sto perdendo qualchecosa?
E pensare che tutto questo rumore è stato fatto dimenticandosi che l’ art. 48, par. 2 MiCAR dispone che:
“Gli e-money token sono considerati moneta elettronica ai sensi della Direttiva 2009/110/CE, salvo diversa disposizione del presente regolamento”.
L’equiparazione, tanto dannosa quanto illegittima, tra valute virtuali e valute estere che l’Agenzia delle Entrate ha proposto dal 2016 fino al 2023, non viene riconosciuta dalla norma proprio laddove la stessa definizione comunitaria conduce.
NORME CITATE
Art. 67 del TUIR comma 1 lettera c-sexies, ultima frase
(…) Non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni
Art. 1 della legge 199 del 31.12.2025 comma 28 che modifica l’articolo 1, comma 24, della legge30 dicembre 2024, n.207, ultima frase:
«(…) Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale».