Emendamenti all’art. 13 (tassazione delle criptoattività) nel DDL n. 59654 (Atto Senato 1689)

Stefano Capaccioli

La legge di Bilancio 2026 è in corso di discussione in Commissione Bilancio al Senato, con la presentazione degli emendamenti, quasi tutti convergenti verso l’eliminazione dell’aliquota del 26%.

Di seguito sono sintetizzati gli emendamenti presentati che riguardano la tassazione delle criptoattività, con l’identificativo, i proponenti, una sintesi del contenuto e le modifiche al testo del DDL.

In calce il documento originale.

 

Emendamento 13.1 (a firma Paroli, Lotito)

Soppressione aumento tassazione cripto e chiarimenti fiscali. Questo emendamento sostituisce interamente l’articolo 13 del DDL con nuove disposizioni sulla fiscalità delle criptoattività.

In primo luogo elimina l’aumento dal 26% al 33% previsto a partire dal 2026 sopprimendo integralmente il comma 24 della legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Inoltre rende strutturale la rivalutazione annuale delle criptoattività (in luogo della sola rivalutazione al 1º gennaio 2025 prevista dalla legge vigente) modificando i commi 26 e 28 della stessa legge.

L’emendamento chiarisce anche il regime fiscale di alcune operazioni: integra l’art. 67 del TUIR precisando che non costituiscono realizzo imponibile non solo le permute tra criptovalute di uguale natura, ma anche la conversione tra criptoattività e token di moneta elettronica (stablecoin) denominati in euro, i relativi proventi da detenzione, e l’utilizzo di tali token per acquisti.

Viene definito normativamente il concetto di “token di moneta elettronica denominati in euro” (stablecoin ancorate all’euro con riserve in euro presso enti autorizzati) e attribuito al MEF il potere di aggiornare annualmente l’elenco delle criptoattività considerate “a eguali caratteristiche e funzioni” ai fini fiscali.

 

Emendamento 13.2 (a firma Pellegrino, Gelmetti)

Eliminazione aumento e ampliamento disciplina fiscale.

L’emendamento 13.2 propone di sostituire il comma 1 dell’art. 13 del DDL per eliminare il comma 24 della L.207/2024 (nessun passaggio al 33% dal 2026), estende la rivalutazione annuale stabilmente (commi 26 e 28), e integra il TUIR art.67 comma 1 c-sexies) con l’esclusione fiscale delle conversioni euro↔stablecoin e relative operazioni come l’emendamento 13.2.

Introduce inoltre in modo esplicito una disposizione aggiuntiva all’art.6 del D.Lgs. 461/1997 per definire il metodo di calcolo delle plusvalenze su criptoattività, equiparandolo a quello previsto per valori mobiliari: “le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito… e il costo d’acquisto tassato, aumentato degli oneri di produzione (incluse imposte di successione e donazione), esclusi interessi passivi”.

 

Emendamento 13.3 (a firma Pirro, Damante)

Abolizione aumento, tavolo di vigilanza e altre misure.

Si tratta della proposta avanzata dai senatori di opposizione (M5S) che riscrive completamente l’art.13 introducendo tutte le misure auspicate dalle associazioni di settore.

Oltre a sopprimere l’innalzamento al 33% (comma 24 L.207/2024) e a stabilizzare la rivalutazione annuale delle cripto (commi 26 e 28) come nei casi precedenti e propone i medesimi adeguamenti normativi fiscali degli emendamenti 13.1/13.2: esenzione fiscale per conversioni in stablecoin e pagamenti in stablecoin (definiti secondo il Regolamento UE 2023/1114), e aggiornamento annuale da parte del MEF delle categorie di criptoattività equiparabili ai fini delle esenzioni.

 

Emendamento 13.4 (a firma Garavaglia, Testor, Dreosto)

Rinvio di un anno dell’aumento al 33%.

Presentato da senatori della Lega, questo emendamento non elimina ma posticipa l’entrata in vigore della tassazione al 33% sulle plusvalenze crypto dal 2026 al 2027. Tecnicamente, aggiunge una lettera 0a) all’articolo 13 DDL per sostituire nelle norme vigenti la data “1º gennaio 2026” con “1º gennaio 2027”, differendo di un anno l’aumento d’aliquota.

 

Emendamento 13.5 (a firma Testor, Dreosto)

Aliquota 26% per cripto “nuove” con whitepaper MiCA.

Questo emendamento della Lega propone di modificare la lettera a) del comma 1 dell’art.13 DDL sostituendo la norma del Governo (che agevolava solo le stablecoin denominate in euro) con una nuova agevolazione fiscale mirata alle cripto-attività di nuova emissione regolate da whitepaper conforme al Regolamento MiCA.

In pratica, dopo il primo periodo del comma 24 della L.207/2024, verrebbe aggiunto che l’aliquota resta al 26% (anziché 33%) per i redditi e proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di cripto-attività diverse dai token di moneta elettronica (quindi esclusi gli stablecoin), purché tali cripto siano state emesse di recente con un whitepaper approvato/notificato secondo il Regolamento (UE) 2023/1114.

La norma elenca anche ulteriori condizioni tecniche per qualificare queste crypto come “ammissibili”: ad esempio, sono incluse anche cripto non ancora listate su piattaforme italiane se comunque regolarmente emesse e registrate ai sensi MiCA con whitepaper conforme.

Viene inoltre previsto che in tali casi l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze sia sospesa fino alla conversione finale in valuta legale: in altre parole, finché l’investimento rimane nell’ecosistema crypto regolamentato (anche passando per stablecoin euro), non si realizza l’imponibile.

Si chiarisce infatti che non costituisce realizzo tassabile né la conversione reciproca tra stablecoin euro e euro fiat, né la permuta tra diverse cripto con medesima funzionalità, né la conversione tra euro e stablecoin euro (coerente con quanto già nel DDL per stablecoin).

Restano invece soggetti all’aliquota ordinaria del 33% i redditi da cripto diverse dai token euro quando convertiti direttamente in euro (cioè al momento dell’uscita dall’ecosistema).

 

Emendamento 13.6 (a firma Pirovano)

Mantenimento generalizzato dell’aliquota 26%.

L’emendamento 13.6, anch’esso di area Lega, interviene in maniera semplice sul comma 1, lettera a) dell’articolo 13 DDL, proponendo di sostituire la formulazione del Governo – che limitava l’aliquota 26% ai soli proventi da stablecoin euro – con una dicitura che estende il 26% a tutti i redditi diversi e proventi da criptoattività. In pratica il nuovo testo reciterebbe: «L’aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 26 per cento per i redditi diversi e gli altri proventi», eliminando ogni riferimento a particolari tipologie di token.

L’effetto è di neutralizzare totalmente l’aumento al 33%, mantenendo permanentemente al 26% la tassazione su qualsiasi plusvalenza da cripto-attività, senza distinzioni.

 

Emendamento 13.0.5 (a firma Pellegrino)

Articolo aggiuntivo con eliminazione aumento e misure fiscali. Oltre all’emendamento 13.2 già descritto, la senatrice Pellegrino ha presentato in parallelo anche un emendamento aggiuntivo che inserisce un nuovo Art. 13-bis dopo l’art.13 del DDL, contenente essenzialmente le stesse disposizioni di 13.2. Il nuovo articolo proposto riproduce: soppressione del comma 24 L.207/2024, rivalutazione annuale permanente (commi 26 e 28), esclusione fiscale per permute crypto e conversioni stablecoin in euro (con definizione di “token di moneta elettronica in euro” analoga), nonché la correzione tecnica dell’art.68 TUIR (c-ter → c-sexies) e l’esplicitazione della formula di calcolo delle plusvalenze nel D.Lgs.461/1997 come già illustrato.

Qui sotto il testo

MANOVRA-EMENDAMENTI-VOLUME-I-ARTT.-1-21

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