Modifiche alla tassazione
L’articolo 13 della bozza di legge finanziaria 2026 introduce una novità nel trattamento fiscale delle cripto-attività, con specifico riferimento ai token di moneta elettronica denominati in euro, come definiti dal Regolamento MiCAR, per i quali viene precisato che è essenziale che i fondi di riserva siano detenuti integralmente in Unione europea.
I redditi e i proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tale criptoattività sono tassati, in luogo del 33%, al 26%.
La norma precisa che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Il testo lascia molte perplessità poiché:
- Le “mere” conversioni in euro sono irrilevanti.
- Le conversione da criptoattività in token di moneta elettronica denominati in euro sono imponibili al 33% (in tal caso il costo riconosciuto è il valore nominale e quindi la successiva cessione non può generare differenziali).
- La conversione di token di moneta elettronica denominati in altre valute a token di moneta elettronica denominati in euro non dovrebbe generare plusvalenze (permute tra criptoattività aventi medesime caretteristiche e funzioni) e quindi in questo caso le successive cessioni sarebbero attratte all’aliquota del 26%.
- I proventi derivanti dalla detenzione o i proventi derivanti dal’impiego di token di moneta elettronica denominati in euro sono attratti al 26%.
L’impatto appare limitato e necessiterà di un intervento di modifica.
Istituzione di tavolo permanente
Nella stessa norma viene previsto, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa.
La composizione include rappresentanti del MEF, Guardia di Finanza, CONSOB, Banca d’Italia, UIF, oltre ad associazioni di categoria ed esperti accademici.
Il Tavolo avrà funzioni di monitoraggio, coordinamento e indirizzo strategico, con compiti che spaziano dalla prevenzione delle frodi e del riciclaggio fino alla promozione dell’educazione finanziaria dei consumatori.
L’istituzione di tale organismo rappresenta un passo avanti nella costruzione di una governance nazionale della finanza digitale, coerente con il quadro europeo delineato dal MiCAR e dal Regolamento DORA.
È significativo che ai componenti non spettino compensi né rimborsi, a sottolineare il carattere tecnico e consultivo dell’organo.
Tuttavia, la reale efficacia del Tavolo dipenderà dalla capacità di coordinare le diverse autorità di vigilanza e di produrre indirizzi operativi condivisi, ascoltando le esigenze del mercato e degli operatori.
Ecco il testo proposto.
ART. 13.
(Disposizioni in materia di criptovalute)
1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano con l’aliquota del 26 per cento, in luogo di quella ordinaria del 33 per cento, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023. Ai fini del presente comma, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.»;
b) dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti: «24-bis. È istituito, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa, volto altresì a favorire uno sviluppo ordinato e legale del settore. Il Tavolo sarà composto da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, della Guardia di finanza, della CONSOB, della Banca d’Italia, dell’Unità di informazione finanziaria, nonché delle associazioni più rappresentative del settore ed esperti accademici individuati in base a criteri di competenza. Il Tavolo ha i seguenti compiti:
a) monitorare costantemente i rischi connessi al settore e favorire la collaborazione tra le istituzioni di controllo e gli operatori;
b) elaborare indirizzi strategici nazionali in materia di prevenzione di frodi, abusi e rischi sistemici;
c) predisporre un protocollo di legalità tra le istituzioni e gli operatori del settore finalizzato a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
d) redigere un rapporto periodico di analisi sulle evoluzioni tecnologiche e finanziarie del comparto, con particolare attenzione agli impatti sulla stabilità del sistema e sulla tutela dei consumatori;
e) promuovere iniziative per l’educazione finanziaria dei consumatori, al fine di incentivare un utilizzo consapevole delle cripto-attività e degli strumenti di finanza innovativa.
24-ter. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati .».