Le plusvalenze derivanti da criptovalute (o cripto-attività, come vengono definite dalla normativa) rientrano nella categoria dei redditi diversi e sono soggette a tassazione in Italia secondo quanto previsto dall’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Per gli anni di imposta 2023 e 2024 “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”.
Su queste plusvalenze si applica un’imposta sostitutiva del 26%, seguendo il regime generale di tassazione delle rendite finanziarie.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una FAQ (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/le-risposte-alle-domande-piu-frequenti-730-2025)
Faq del 30 aprile 2025 – Tassazione sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cripto attività
Come vengono tassate le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività nei confronti delle persone fisiche?
Sulle plusvalenze e gli altri proventi derivanti da cripto-attività si applica una imposta sostitutiva del 26%. Per il calcolo della base imponibile delle plusvalenze e gli altri proventi realizzate nell’anno di imposta, è riconosciuta una franchigia di euro 2.000.
Esempio: se il contribuente nel 2024 ha realizzato plusvalenze e altri proventi per un ammontare complessivo di 2.500 euro, la base imponibile determinata a seguito della compilazione della specifica sezione del quadro T del Modello 730/2025 o del quadro RT del Modello REDDITI 2025 PF sarà pari all’importo di euro 500, ovvero all’importo eccedente la franchigia.
Nel caso in cui contribuente non abbia potuto tener conto di tale franchigia della dichiarazione dei redditi 2024 (anno d’imposta 2023) può richiedere il rimborso della maggior imposta sostitutiva versata.
Per ottenere il rimborso è possibile predisporre ISTANZA DI RIMBORSO (in collaborazione con MoneyVIZ) all’Ufficio competente.