Legge di Bilancio 2023 verso il mondo cripto

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Il 23 novembre 2022, è stata diffusa la bozza della Legge di Stabilità 2023 nella quale vengono dedicati ben 5 articoli al mondo delle criptovalute o, meglio, delle cripto attività.

L’obbiettivo pare essere quello di dare un inquadramento del fenomeno nel mondo del diritto tributario ad oggi del tutto scevro di ogni riferimento puntuale e colmare quel vuoto interpretativo che dottrina e risoluzioni dell’amministrazione finanziaria stavano rendendo un vero e proprio pantano dialettico.

Ricordando in primis che, trattandosi di una mera bozza della Legge di Stabilità, tali previsioni non producono alcun effetto reale nei confronti dei contribuenti detentori di criptoattività, proviamo a dare una prima lettura ordinata delle volontà del legislatore.

Il Legislatore finalmente prende atto dell’esistenza e dell’importanza delle cripto attività anche da un punto di vista tributario cercando di dare una prima sistemazione.

È opportuno riflettere sul testo proposto, cercando di evidenziare gli impatti, criticità e possibilità di miglioramento.

ANALISI IMPATTI

ART 30

All’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 viene aggiunta la lettera c-sexies) che, attuando una clausola on/off data dalla soglia di euro [2.000] disciplina la rilevanza delle plusvalenze realizzate mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività escludendo espressamente la permuta tra cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni.

Stessa previsione e stessa soglia per attivare la rilevanza fiscale viene prevista per le minusvalenze realizzate le quali trovano riconoscimento per entrare in una logica di “zainetto fiscale”.

Apertura anche per le ipotesi di gestione in regime amministrato.

Viene ampliato, inserendo le criptoattività oltre che le valute virtuali, nel monitoraggio tributario per i trasferimenti frontalieri da parte degli Exchanger, nonché la possibilità di accesso per gli organi di verifica ai prestatori di servizi di custodia. 

ART 31

Non concorrono alla formazione del reddito di impresa le mere valutazioni a fine esercizio delle cripto attività detenute dalle imprese. Tale irriIevanza vale anche ai fini IRAP.

ART 32

Viene data la possibilità di rideterminare tramite un affrancamento con pagamento di un’ imposta sostitutiva del 14% il costo storico (fiscalmente rilevante) delle cripto attivtà detenute dai contribuenti alla data del 01.01.2023.

Tale imposta deve essere versata entro il 30.06.2023 in unica soluzione o, in alternativa, in tre rate annuali a partire dalla stessa data sui quali sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo. 

Tale valore non può essere però assunto per generare minusvalenze fiscalmente rilevanti.

ART 33

Tramite presentazione di apposita dichiarazione che sarà approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che non hanno dichiarato le cripto attività ai fini del monitoraggio fiscale possono sanare tali omissioni con il pagamento di una sanzione ridotta nella misura del 0,5%.

Stessa previsione anche per chi avesse realizzato redditi nei periodi di imposta precedenti, in questo caso, oltre alla sanzione ridotta per il mancato monitoraggio, andrà versata una imposta sostitutiva calcolata sul totale delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo pari al 3,5%. 

ART. 34

I depositi di criptoattività sono considerati quali prodotti finanziari per l’imposta di bollo, dovuta nella ragione del 2 per mille qualora detenuti da intermediari.

Le criptoattività saranno soggette a IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all’Estero).

Stefano Capaccioli – Paolo Luigi Burlone

Qui il testo della bozza della Legge di Bilancio 2023

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