Dichiarazione dei redditi e bitcoin

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Si avvicina il tempo di dichiarazioni fiscali e per i bitcoiners si ripropone l’annosa questione sulla necessità di dichiarare eventuali redditi derivanti dalla compravendita di criptovalute e, nel caso la risposta fosse affermativa, di come dichiararli e (ahimè) tassarli.

Più volte abbiamo affrontato il tema e abbiamo sottolineato la difficoltà che il consulente fiscale riscontra nel tentativo di inquadrare dal punto di vista normativo tributario una fattispecie non ancora definita nella propria soggettività giuridica.

Infatti, fino a ieri, non esistevano documento di prassi, norma di legge o interpretazione autentica e giurisprudenza che potessero guidare le nostre scelte in ambito tributario; fino a ieri, poi il 22 ottobre 2015 il mondo delle criptovalute è cambiato e nulla più potrà prescindere da quella data (rimanendo nel mondo fiscale).

In tal giorno ha visto la luce la sentenza relativa alla causa C-264/14 “Skatteverket (amm. Finanziaria) VS David Hedqvist”, pronunciata dalla Corte di Giustizia EU in materia di IVA (imposta comunitaria), capace di introdurre nuovi principi base che rivoluzionano l’approccio del fisco nei confronti del bitcoin &co.

Il primo principio ad essere definito è che l’operazione di cambio valuta virtuale contro valuta tradizionale (e viceversa) effettuata dietro corrispettivo è prestazione di servizi a titolo oneroso; la seconda questione è che le operazioni di cambio sono operazioni naturalmente esenti da IVA che ricadono nella  definizione di cui all’ articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 (nel nostro paese si dovrà necessariamente modificare l’art. 10 del DPR 633/72 poiché in materia di esenzione da IVA si fa riferimento alle sole valute estere aventi corso legale). Ma non è tanto la previsione dell’esenzione da IVA, comunque attesa poiché pronuncia contraria avrebbe bloccato ogni speranza di sviluppo della tecnologia all’interno dei confini della comunità europea, quanto la costruzione logica delle motivazioni della sentenza che ha un impatto fondamentale per la classificazione giuridica del mondo delle criptovalute.

In più passaggi le supreme toghe sottolineano l’assimilazione dello strumento criptovalute al mondo delle valute estere fino ad esplicitamente dichiarare che “le operazioni relative a valute non tradizionali, vale a dire diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più paesi, costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.”

Venendo quindi alle nostre necessità dichiarative, lo scenario in tema di imposte sul reddito che si apre al contribuente si arricchisce di un ulteriore spunto; difatti, abbiamo detto più volte che se il bitcoin fosse paragonato alle altre valute estere la tassazione e le necessità dichiarative si farebbero meno stringenti e più sopportabili per tutti quei soggetti che non facessero della attività in criptovaluta operazione meramente speculativa (definiti dal Legislatore come coloro che detengono, nell’arco dell’anno, per più di 7 giorni consecutivi l’importo in valuta estera superiore ad euro 51.645,69). Per chi si trovasse comunque nella necessità di tassare le eventuali plusvalenze prodotte, l’aliquota sostitutiva dell’IRPEF sarebbe pari al 26%. I riferimenti normativi sono da rinvenirsi negli artt. art. 67, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter).

Anche per le imprese che volessero acquistare bitcoin e iscriverli nei propri bilanci di esercizio la questione sarebbe notevolmente semplificata; per analogia, le regole espresse per le poste in valuta e la loro rilevanza impositiva avrebbero applicazione anche per tutto il mondo delle criptovalute (OIC 26, art. 2425 bis comma 2 c.c., art. 2426, comma 1, n. 8 bis c.c., comma 3 art 110 e art.9 del TUIR).

Quindi sarebbero assoggettate a tassazione le eventuali plusvalenze e sarebbero deducibili le malaugurate minusvalenze su conti e depositi, in entrambi i casi la rilevanza fiscale avrebbe rilevanza alla chiusura dell’esercizio.

Paolo Luigi Burlone